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Statuto Nazionale

Il Nostro Statuto Nazionale, i nostri obiettivi

TITOLO 1

Costituzione – Sede – Durata – Scopo –

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita “Federazione Nazionale Italiana delle Aziende, delle Imprese, dei Professionisti e dei Lavoratori Autonomi”, denominata anche “FENAIPA ITALIA” Organizzazione sindacale dei Professionisti, delle Aziende e delle Imprese operanti nei settori del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Pesca, Terziario ed erogazione di servizi nonché delle attività connesse. FENAIPA ITALIA è un ente non commerciale ed opera su tutto il territorio nazionale senza perseguire scopo di lucro.

Essa può aderire ad altri organismi sindacali, nazionali o internazionali, può promuoverli o concorrere alla loro costituzione.

Può inoltre promuovere ed organizzare proprie sedi e rappresentanze all’estero.

Articolo 2 – Durata

FENAIPA ITALIA ha durata illimitata e l’eventuale scioglimento è deliberato ai sensi e con le modalità di cui all’art. 43 del presente Statuto.

Articolo 3 – Scopi

FENAIPA ITALIA, nel più complessivo quadro degli obiettivi generali di democrazia politica e di sviluppo economico, ha come scopo la tutela degli interessi economici, professionali e sociali degli operanti nei comparti del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Pesca, Terziario ed erogazione di servizi;

FENAIPA ITALIA escluso ogni intento di lucro, essendo vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, e con carattere di apartiticità può:

  • rappresentare sindacalmente, a tutti gli effetti dell’art. 39 della Costituzione Italiana chiunque, costituito in forma di società o enti o associazioni riconosciute e non riconosciute o ditte individuali, siano associate o che ne facciano richiesta, accettando II presente Statuto ed i relativi regolamenti;
  • Promuovere, intensificare e stabilire rapporti di collaborazione a livello europeo con organizzazioni europee allo scopo di contribuire alla diffusione in Italia delle normative vigenti negli altri Paesi della Comunità Europea sui temi inerenti gli scopi associativi;
  • svolgere qualsiasi altra attività che possa essere ritenuta utile al conseguimento degli scopi sopra indicati, in generale quello di favorire la diffusione della cultura e l’informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tecnologia, igiene alimentare, promuovere progetti di ricerca scientifica universitaria, promuovere e strutturare percorsi di alta formazione anche universitaria, promuovere l’inserimento lavorativo e sociale dei cittadini europei ed extracomunitari, perseguire quindi fini di solidarietà civile, culturale e sociale.
  • rappresentare, a livello nazionale, comunitario e internazionale, gli associati nei confronti delle autorità, dei terzi e delle altre associazioni di imprenditori e di prestatori d’opera, in tutto quanto riguarda questioni di carattere imprenditoriale, tutelandone gli interessi, singoli e collettivi, e favorendone lo sviluppo tecnico ed economico;
  • raccogliere ed elaborare informazioni e dati, nonché a promuovere o realizzare studi e ricerche su questioni inerenti le piccole e medie imprese;
  • promuovere, attuare e concorrere all’attuazione di iniziative tendenti a stimolare ed accrescere la professionalità nell’ambito delle imprese associate, anche attraverso la promozione di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni;
  • stipulare in sede nazionale, nell’interesse delle categorie rappresentate, accordi economici, patti e contratti collettivi che vincolano i soci, salvo specifiche deroghe. In particolare le aziende associate sono tenute all’ applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati da FENAIPA ITALIA, a meno che non comunichino a FENAIPA ITALIA la loro opzione per la stipula e l’applicazione di un contratto collettivo aziendale con il quale, pur dovendo conservare le logiche della bilateralità partecipata da FENAIPA ITALIA, intendano sostituire il contratto aziendale al contratto nazionale. La FENAIPA ITALIA si riserva di partecipare a tali negoziazioni con le opportune modalità. Parimenti le Sedi Territoriali FENAIPA ITALIA sono tenute, salvo specifica autorizzazione del Comitato Esecutivo Nazionale, a far applicare i contratti collettivi nazionali stipulati da FENAIPA ITALIA. Gli accordi economici, patti o contratti collettivi saranno firmati dal Presidente, quale legale rappresentante della Federazione o da persona da lui delegata;
  • promuovere in sede locale, anche al fine di favorire l’aggregazione tra imprese, la costituzione e lo sviluppo di cooperative, consorzi, reti, società di persone, società a responsabilità limitata e altre società di capitali, nonché di altri enti per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi, per l’acquisto collettivo di beni strumentali, semilavorati, merci e servizi necessari all’attività imprenditoriale e per l’erogazione di servizi alle imprese e alle persone, assumendone la rappresentanza sindacale e/o legale;
  • organizzare seminari di studio, ricerca, convegni di interesse generale;
  • promuovere accordi di carattere economico nell’interesse degli aderenti al sistema confederale.
  • promuovere in sede nazionale la prestazione, anche diretta, e fornire servizi di consulenza, informazione ed assistenza agli associati, quali quelli legali, amministrativi, tributari, informatici, finanziari, commerciali, ambientali, tecnici, assicurativi, previdenziali, assistenziali, nel settore dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, o quanti altri necessitino, anche mediante la costituzione di apposite società, enti, reti di professionisti, o tramite società controllate o collegate;
  • assicurare ai Soci servizi comuni o specifici di assistenza e consulenza per la gestione dei rapporti di lavoro e il servizio sindacale;
  • promuovere in sede nazionale la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’introduzione del sistema qualità, lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie, la qualificazione professionale ed imprenditoriale, la formazione continua di qualsiasi natura;
  • promuovere la formazione e la riqualificazione professionale di tutti gli operatori e categorie in proprio o di concerto con la Unione Europea, il Ministero del Lavoro, Enti regionali, Provinciali, Metropolitani e Comunali al fine di consentire una adeguata crescita delle risorse umane;
  • promuovere, attuare o concorrere all’attuazione di qualsiasi iniziativa tendente al miglioramento tecnico ed allo sviluppo economico delle imprese;
  • promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare, nel comune interesse, i rapporti reciproci delle imprese associate;
  • promuovere e stipulare convenzioni con Aziende ed Enti per favorire gli associati;
  • nominare e designare a rappresentarla esponenti delle imprese associate in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
  • provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essere attribuite per legge o norme assimilate.
  • promuovere in tutte le sedi il sistema di istruzione e di formazione professionale attraverso gli enti privati di formazione professionale regolarmente accreditati.
  • promuovere l’Ente di Patronato per l’assistenza sociale e previdenziale;
  • sviluppare una politica di sostegno degli anziani;
  • favorire ed organizzare il volontariato sociale per meglio perseguire gli scopi dell’associazione;

TITOLO 2

Soci

Articolo 4 - Soci

I soci si distinguono in:

  • Soci Fondatori: sono coloro i quali hanno sottoscritto l’Atto costitutivo dell’Associazione, hanno l’obbligo di pagare la quota associativa annuale, hanno diritto di voto, e fanno parte di diritto al Consiglio Nazionale e al Comitato Esecutivo Nazionale;
  • Soci Ordinari: sono persone fisiche e/o legali rappresentanti hanno l’obbligo di pagare la quota associativa annuale ed hanno diritto di voto;
  • Soci Aderente/Sostenitore: sono tutti i cittadini, di qualsiasi nazionalità, sesso, religione ed estrazione sociale che, pur non partecipando direttamente alla vita istituzionale, della FENAIPA ne condividono gli obiettivi e le azioni sindacali sia a livello nazionale sia a livello territoriale e si limitano alla fruizione in tutto o in parte dei servizi proposti dall’Associazione. Hanno l’obbligo di pagare la quota associativa annuale e non hanno diritto di voto;
  • Soci Onorari: sono persone fisiche che, per particolari meriti, vengono ammessi all’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo; hanno l’obbligo di pagare la quota associativa annuale; Non hanno diritto di voto;

Articolo 5 - Ammissione dei soci

Le persone fisiche aventi i requisiti di cui al precedente articolo devono presentare apposita richiesta di ammissione, in cui siano evidenziati i propri dati personali, i ruoli ed eventuali requisiti professionali.

Gli operatori economici costituiti in forma di società di persone e capitali, le organizzazioni economiche, gli organismi e le associazioni alla domanda di ammissione devono allegare copia dell’Atto Costituivo e dello Statuto nonché l’atto deliberativo della richiesta di ammissione.

La domanda di adesione deve prevedere l’impegno ad accettare quanto disposto dal presente Statuto.

Le domande di adesione vanno presentate alle sedi FENAIPA territorialmente competenti.

La decisione di ammissione a socio spetta alla sede FENAIPA territorialmente competente.

L’ammissione di organismi e associazioni di livello zonale/comunale, provinciale, regionale e nazionale va ratificata dal Comitato Esecutivo Nazionale entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 6 - Diritti dei Soci

I soci fondatori e i soci ordinari della FENAIPA hanno diritto di voto e di concorrere alla formazione delle decisioni del Sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero ed il proprio diritto di critica con la parola nell’ambito degli organismi statutari.

I soci della FENAIPA hanno diritto alla tutela completa dei propri diritti e degli interessi economici, morali, sociali e professionali anche usufruendo di tutti i servizi organizzati dalla FENAIPA e dalle strutture ad essa collegate.

La FENAIPA si obbliga a garantire al socio iscritto il diritto di partecipazione alla vita dell’Organizzazione anche attraverso l’informazione sull’attività svolta.

Articolo 7 - Doveri dei Soci

  1. I soci della FENAIPA partecipano all’attività di organizzazione, alla vita democratica e contribuiscono al finanziamento della stessa con le quote associative annuali, attenendosi alle norme dello Statuto e alle disposizioni deliberate dagli Organi nazionali e territoriali di appartenenza.

I soci devono comportarsi in modo leale nei confronti degli altri soci e dell’Organizzazione tutta rispettandone i valori, gli interessi e le prerogative statutarie.

  1. I soci sono tenuti a conformare la propria condotta pubblica alle indefettibili esigenze di unitarietà di indirizzo dell’attività dell’Organizzazione e di coesione territoriale della stessa, atteso che la difformità del singolo rispetto alle disposizioni statutarie e agli indirizzi politici e organizzativi decisi può integrare gli estremi di fattispecie sanzionabile con provvedimento del richiamo, della sospensione o della decadenza del socio interessato.

Articolo 8 -Sospensione/Cessazione/Radiazione/Decadenza del Socio

  1. Cessa di far parte della FENAIPA il socio che:
    • abbia presentato domanda di dimissioni.
    • non osserva l’obbligo di pagare la quota associativa annuale o è moroso nel pagamento.

    Al socio che risulta responsabile di atti che determinano un danno all’immagine ed anche all’organizzazione della FENAIPA possono essere comminati il richiamo, la sospensione e nei casi più gravi, la decadenza.

    Contro la decisione di richiamo, sospensione, decadenza o provvedimenti disciplinari può essere proposto, entro 30 gg. successivi alla comunicazione, ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

    In ogni caso il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento di sospensione salvo delibera del Collegio dei Probiviri Nazionale.

Articolo 9 – Votazioni

  1. Le votazioni che riguardano organismi e persone avvengono a maggioranza. Prevalgono le liste o i singoli che hanno riportato il maggior numero di voti.Le votazioni saranno a scrutinio segreto per le persone, qualora siano richieste dal 50% più uno dei presenti aventi diritto al voto, per voto palese negli altri casi.

Articolo 10 - Democrazia Sindacale

La vita democratica della FENAIPA si basa sui seguenti principi:

    1. la garanzia della massima partecipazione personale di ogni socio e/o iscritto in modo egualitario a tutti gli altri soci;
    2. l’uso di regole certe per la formazione delle decisioni ai vari livelli;
    3. la periodicità delle riunioni assembleari dei soci e degli Organi delle strutture;
    4. la tutela delle minoranze e la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima delle decisioni e in occasione del Congresso;
    5. la trasparenza amministrativa di atti e processi dell’Organizzazione, che ogni dirigente e socio è tenuto ad assicurare commisuratamente al proprio ruolo e alla propria attività;
    6. lo svolgimento dei Congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l’anticipazione o la posticipazione entro sei mesi.
    7. La coesione territoriale, in una logica di costante raccordo tra organi centrali e strutture periferiche così come tra queste ultime stesse.

TITOLO 3

Organi

Articolo 11 - Organi Nazionali della FENAIPA

Gli Organi Nazionali sono:

  • il Congresso Nazionale;
  • Il Consiglio Nazionale;
  • Il Comitato Esecutivo Nazionale;
  • Il Presidente Nazionale;
  • Il Vice Presidente Nazionale;
  • Il Collegio dei Probiviri;

Articolo 12 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale é il massimo organo deliberante della FENAIPA.

È costituito dai soci fondatori e dai delegati nominati dai Congressi Provinciali, in conformità a norme emanate dal Consiglio Nazionale in sede di convocazione del Congresso Nazionale.

Il regolamento congressuale definisce i criteri di elezione dei delegati e deve comunque assicurare la democrazia delle procedure.

Il Congresso Nazionale si svolge in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria quando ne facciano richiesta i 2/3 dei membri in carica del Consiglio Nazionale.

La richiesta deve contenere l’O.d.G. della discussione.

Il Congresso é convocato per:

  1. determinare gli orientamenti generali dell’attività della FENAIPA;
  2. apportare eventuali modifiche allo Statuto;
  3. eleggere i componenti del Consiglio Nazionale e il numero dei suoi membri;
  4. eleggere i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e il numero dei suoi membri;
  5. deliberare a maggioranza dei 2/3 e su proposta motivata lo scioglimento della FENAIPA.

Le deliberazioni del Congresso sono assunte a maggioranza.

Articolo 13 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale é il massimo organo deliberante tra un Congresso e l’altro.

Dirige l’attività della Federazione sulla base degli orientamenti generali formulati dal Congresso Nazionale, attua i deliberati congressuali e definisce gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa della FENAIPA.

Il Consiglio Nazionale é composto da un minimo di 6 (sei) membri ad un massimo di 35 (trentacinque) membri, fermo restando la partecipazione dei Soci Fondatori.

Esso è convocato almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei membri in carica o il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità.

La richiesta deve contenere l’O.d.G. dei lavori.

Il Consiglio Nazionale ha il compito di attuare le deleghe affidategli dal Congresso Nazionale e di eleggere nel proprio seno:

  • Il Presidente Nazionale
  • Il Vice Presidente Nazionale
  • Il Comitato Esecutivo Nazionale e il numero dei suoi membri, fermo restando la partecipazione dei Soci Fondatori.

Il Consiglio Nazionale inoltre:

  • nominare i membri dei Collegi dei Revisori dei Conti, se previsto, di cui n.1 (uno) deve essere obbligatoriamente iscritto all’Albo ove previsto;
  • convoca il Congresso Nazionale in sessione ordinaria o straordinaria;
  • approva le norme per lo svolgimento dei Congressi provinciali della FENAIPA;
  • emana il regolamento di attuazione dello Statuto;
  • propone e delibera le modifiche allo Statuto tra un Congresso e l’altro;
  • delibera sulla cooptazione dei suoi componenti;
  • approva il rendiconto consuntivo e la relazione finanziaria annuale della FENAIPA entro il 30 Aprile di ogni anno.

Le riunioni del Consiglio Nazionale e degli altri organismi previsti dal presente Statuto sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica, in prima convocazione, e qualunque sia il numero in seconda convocazione.

Sono fatti salvi i casi di elezione di organi statutari propri o di organismi collaterali per i quali necessita la presenza di almeno il 50% più uno dei componenti.

In caso di decesso, di dimissioni o di decadenza di un membro eletto, esso é sostituito per cooptazione dallo stesso Consiglio Nazionale, con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 21.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni possono essere adottate con voto palese o segreto ai sensi del precedente art. 9.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale.

In caso di contrasto fra organismi decide inappellabilmente il Consiglio Nazionale.

Articolo 14 - Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato Esecutivo Nazionale é l’organo che dà attuazione agli indirizzi politici e organizzativi decisi dal Consiglio Nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale é composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 11 (unidici).

Sono membri di diritto:

  • il Presidente
  • il Vice Presidente
  • i soci fondatori.

In particolare é di sua competenza:

  • coordinare l’attività della FENAIPA;
  • redigere e approvare il regolamento congressuale;
  • deliberare le percentuali di retrocessione per le attività svolte sia di diretta gestione dell’associazione e sia in nome e per conto degli organismi collaterali, alle Organizzazioni Regionali, Provinciali e Territoriali presenti sul territorio nazionale;
  • attuare i deliberati del Consiglio Nazionale;
  • nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e\o Organi Esecutivi di Enti e di Organismi collaterali costituendi garantendo la presenza di n.1 (uno) membro appartenente al Comitato Esecutivo Nazionale;
  • nominare i Coordinatori Regionali
  • approvare i regolamenti relativi all’organizzazione amministrativa e finanziaria della Federazione;
  • approvare preventivamente gli statuti degli enti e/o organismi collaterali e deliberare l’adeguamento di quelli vigenti, qualora ricorrano fondati motivi;
  • approvare la struttura burocratica della Federazione;
  • deliberare sull’eventuale adesione della Federazione a organismi nazionali ed internazionali;
  • assumere tutti i provvedimenti disciplinari con esecutività immediata. Qualora il provvedimento di revoca interessi la sede diretta da un dirigente impegnato negli organi superiori e si accerti la personale responsabilità dello stesso, tale dirigente decade automaticamente da tutte le cariche ricoperte sia a livello Nazionale che territoriale nella FENAIPA e/o nelle strutture collaterali;
  • deliberare e ratificare la costituzione da parte della FENAIPA di organismi economici nonché la sua partecipazione e le modalità ad iniziative di natura economica, finanziaria, fidejussoria, ecc;
  • delegare al Presidente Nazionale la facoltà di effettuare e sottoscrivere operazioni immobiliari, fidejussorie e finanziarie nell’interesse dell’organizzazione.
  • proporre e deliberare su assunzioni, trasformazioni, distacchi, licenziamenti ed assunzioni di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, collaboratori, associati in partecipazione, funzionari e dirigenti;
  • determina la misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio Nazionale, Comitato Esecutivo Nazionale, Presidente e Vice Presidente oltre che il compenso dei Sindaci determinato come per legge.
  • deliberare sul rendiconto annuale entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno e sottoporlo all’approvazione del Consiglio Nazionale entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno
  • delibera l’adesione e/o costituzione delle sedi regionali, provinciali e zonali della FENAIPA.
  • al fine di garantire il regolare funzionamento degli organi territoriali, provvede alla nomina, in via provvisoria, di Coordinatori e/o Commissari in attesa di elezione degli organi entro 180 giorni dalla sua nomina, nel caso ne ravvisi la necessità, può revocare gli stessi.

Articolo 15 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente ha la rappresentanza legale della FENAIPA nei confronti di terzi, della pubblica amministrazione e dei privati.

Il Presidente é il titolare dei poteri di firma degli atti ufficiali della FENAIPA.

Egli convoca e presiede il Comitato Esecutivo Nazionale ed il Consiglio Nazionale coordinandone i lavori.

Il Presidente assicura l’unitarietà di indirizzo dell’attività dell’Organizzazione, attua i deliberati del Comitato Esecutivo Nazionale e sovrintende al buon funzionamento della Federazione e degli Organismi collaterali che riunisce periodicamente.

Adotta, inoltre, ogni iniziativa necessaria a dare operativa esecuzione alle decisioni degli organi deliberanti.

Articolo 16 - Il Vice Presidente Nazionale

Il Vice Presidente Unico o il membro del Comitato Esecutivo Nazionale più anziano per età sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti é l’organo di controllo della FENAIPA.

Il Collegio dei Revisori dei Conti é formato da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno iscritto all’Albo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere composto da persone non facenti parte delle strutture FENAIPA e/o di Enti o Organismi collaterali, né in qualità di dipendenti o collaboratori né in qualità di dirigenti, ed è nominato dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai membri effettivi e deve essere iscritto all’Albo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolarità dell’amministrazione della FENAIPA e la consistenza della cassa almeno ogni sei mesi.

Il revisore che non assiste senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del collegio dei revisori decade dalla carica.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si deve redigere processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, è trascritto nell’apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta.

Il Revisore dissenziente ha l’obbligo di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce annualmente quanto accertato, con relazione firmata, al Comitato Esecutivo Nazionale e al Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta relazione quadriennale al Congresso Nazionale.

I Revisori effettivi partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha una durata uguale a quella del Consiglio Nazionale.

Articolo 18 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri é l’organo che garantisce la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti dalle deliberazioni di Consiglio Nazionale e Congresso Nazionale.

Al Collegio dei Probiviri può ricorrere il socio destinatario di un provvedimento statutario per far valere ogni suo diritto o comunque in ogni ipotesi di contrasto con la FENAIPA e le strutture collaterali o con altri associati. Sono escluse le controversie che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti per le quali organo si esprime in seconda istanza sui provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri ha una durata uguale a quella del Consiglio Nazionale. Ad ogni elezione del Consiglio Nazionale, il Congresso procede alla elezione del Collegio dei Probiviri, individuandone il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri é composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, e da due supplenti, scelti anche tra soggetti esterni alla FENAIPA al fine di assicurare e preservare la terzietà dell’Organo medesimo.

Nell’esercizio dei propri compiti, il Collegio dei probiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio entro 10 (dieci) giorni dalla relativa adozione al Consiglio Nazionale, cui resta la titolarità dell’adozione di ogni atto definitivo.

Ove il medesimo ne valuti l’opportunità o necessità, è sempre ammessa la partecipazione del Presidente del Collegio dei Probiviri alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale.

Articolo 19 – Durata delle cariche

I componenti degli organi statutari di cui al precedente art. 11, i componenti degli organi territoriali di cui all’art. 24, ad esclusione dell’assemblea degli iscritti, durano in carica quattro anni o fino ad istituzione del Congresso Nazionale e possono essere riconfermati.

Articolo 20 Decadenza

Il componente di un organo statutario di cui al precedente art. 11 che non partecipi per tre volte consecutive alla riunione dell’organo senza darne giustificazione, decade automaticamente dalla carica.

Il componente di un organo statutario di cui al precedente art. 11 che faccia parte di qualsiasi organo e/o organismo di altra organizzazione concorrenziale decade dalla carica, previo esame, verifica e decisione da parte dell’organo esecutivo.

La decadenza è dichiarata dall’organo di appartenenza e deve essere notificata all’interessato.

Articolo 22 – Incompatibilità

Sono incompatibili le funzioni di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri:

  • con cariche elettive dello stesso organismo a tutti i livelli;
  • con rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione, nello stesso organismo a tutti i livelli.

Articolo 21 – Cooptazione

Ogni organo statutario nazionale o territoriale ha facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione assunta dal 50% più uno dei presenti aventi diritto al voto, nuovi membri venuti a mancare o che si siano dimessi.

Articolo 23 – Logo tipo e simbolo

Il logo tipo della FENAIPA è costituito dalla sigla FENAIPA.

Non sono ammesse altre versioni.

Tutte le strutture territoriali che intendessero utilizzare il logo della FENAIPA per promuovere (a mezzo stampa, web e video) iniziative quali congressi, convegni, conferenze, seminari, workshop e altre manifestazioni di carattere culturale e sociale, i cui fini siano rispondenti agli scopi istituzionali della FENAIPA, dovranno inviare apposita richiesta di patrocinio e di concessione del logo alla sede legale della FENAIPA, almeno 15 giorni prima, la quale dovrà prestare proprio consenso entro 3 (tre) gg. dalla ricezione della stessa, pena silenzio assenso.

TITOLO 4

Strutture e organizzazione territoriale

Articolo 24 - Strutture territoriali

La FENAIPA si articolerà attraverso la costituzione di organismi in ambito, regionale, provinciale e/o zonale, in attesa della nomina dei comitati e dell’elezione degli stessi.

Organi regionali sono il:

  • Coordinamento Regionale,
  • Comitato Esecutivo Regionale
  • Coordinatore Regionale;

Organi provinciali sono il:

  • Congresso Provinciale,
  • Consiglio Provinciale,
  • Comitato Esecutivo Provinciale
  • Presidente Provinciale;

Organi zonali sono il:

  • Assemblea degli Iscritti
  • Comitato Zonale
  • Presidente Zonale.

Gli organi Regionali, Provinciali e Zonali sono rappresentati dai rispettivi Presidenti che detengono la rappresentanza legale.

Tali nomine vanno ratificate dal Comitato Esecutivo Nazionale, che può revocarle con provvedimento motivato.

I Coordinatori Regionali, i Presidenti provinciali e Zonali restano in carica a norma dell’art. 19 del presente statuto.

Convocano e coordinano rispettivamente i Comitati Regionali, Provinciali e/o Zonali, presiedendo le relative riunioni; curano l’informazione e promuovono nell’ambito territoriale la politica nazionale della Federazione.

Articolo 25 - Autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale

Le strutture territoriali della federazione ai vari livelli sono Organismi patrimonialmente, giuridicamente e amministrativamente autonomi e, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture o dalla FENAIPA Nazionale e viceversa.

Le associazioni aderenti, le società e gli Enti promossi e/o di emanazione della FENAIPA, gli organismi periferici della FENAIPA o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della FENAIPA Nazionale, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo associativo alla FENAIPA.

Resta inteso che per tutti i rapporti di natura patrimoniale, intercorrenti con terzi (fornitori, personale, collaborazioni autonome etc., nessuno escluso) è fatto espresso obbligo ai responsabili di detti organismi di esibire copia dello Statuto a detti terzi, che ne devono prendere visione per iscritto.

In difetto di ciò, e ove mai fosse chiamata a rispondere di tali obbligazioni la FENAIPA Nazionale, quest’ultima potrà rivalersi direttamente nei confronti delle persone fisiche responsabili delle strutture della Federazione ai vari livelli.

Articolo 26 - Organizzazione Regionale

L’Organizzazione Regionale è il livello di governo della FENAIPA sul territorio e pertanto centrale in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico e organizzativo della Federazione nel territorio della Regione di riferimento.

E’ la struttura sindacale a cui è demandata la gestione dei rapporti e il confronto con l’ente Regione sui temi di competenza istituzionale e sulle piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell’ente Regione.

E’ la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;

Svolge la verifica amministrativa sulle strutture provinciali e zonali nonché i compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle stesse;

Essa è autonoma, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo patrimoniale, giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Sono organi della FENAIPA Regionale il:

  • Coordinamento Regionale;
  • Comitato Esecutivo Regionale;
  • Coordinatore Regionale;

Articolo 27 - Coordinamento Regionale

Il Coordinamento Regionale è composto da:

  • Coordinatore Regionale
  • dai Presidenti Provinciali pro tempore o da un membro eletto da consiglio provinciale.

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni  sei  mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei componenti.

Il Coordinamento regionale è convocato a cura del Coordinatore Regionale, almeno sette giorni prima della data della riunione.

L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

Il Coordinamento regionale è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

Il Coordinamento regionale é presieduto dal Coordinatore Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o il più anziano di età presente. In mancanza il Coordinamento Regionale nomina un proprio presidente.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Coordinatore Regionale.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Coordinatore Regionale o da chi ne fa le veci, e dal Segretario nominato, che può anche non essere componente del Coordinamento Regionale.

Il coordinamento Regionale adempie ai seguenti compiti:

  • delibera, nell’ambito delle strategie e delle direttive dei Comitati esecutivi provinciali di riferimento, le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità della FENAIPA a livello regionale;
  • Elegge il Comitato Esecutivo Regionale e il numero dei membri;
  • Nomina un Vice Coordinatore Regionale;
  • Approva ogni anno il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo dell’Organizzazione Regionale, su proposta del Comitato Esecutivo Regionale;

L’Organizzazione Regionale risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte su mandato del Comitato Esecutivo Regionale.

Articolo 28 - Comitato Esecutivo Regionale

Il Comitato Esecutivo Regionale è composto da:

  • Coordinatore Regionale
  • Vice Coordinatore Regionale
  • da uno o tre membri eletti nel proprio seno dal Coordinamento Regionale.

Il Comitato esecutivo regionale si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno o tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinatore Regionale, o che venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione deve essere comunicata ai componenti il Comitato entro sette giorni dalla data della riunione, in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

Il Comitato esecutivo regionale è presieduto dal Coordinatore regionale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice o dal più anziano di età presente.

Il Comitato esecutivo regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Coordinatore regionale.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Coordinatore o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Regionale.

Il Comitato Esecutivo Regionale:

  • convoca e prepara l’ordine del giorno del Coordinamento Regionale;
  • cura l’esecuzione delle norme emanate dal Comitato Esecutivo Nazionale riguardanti l’organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici periferici;
  • predispone il programma annuale delle attività regionali, da sottoporre all’approvazione del Coordinamento regionale;
  • delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti l’Organizzazione Regionale;
  • Redige ogni anno il rendiconto dell’attività amministrativa predisponendo il consuntivo e il preventivo dell’organizzazione Regionale e lo sottopone all’approvazione del Coordinamento Regionale.
  • su proposta del Coordinatore regionale, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti, può chiedere al Comitato esecutivo nazionale interventi nei riguardi dei Comitati provinciali, qualora questi operino in contrasto con le direttive provinciali, regionali e nazionali ovvero in caso di funzionamento irregolare degli organi.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Coordinatore o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Regionale.

Articolo 29 - Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale della FENAIPA viene designato dal Comitato Esecutivo Nazionale

Il Coordinatore regionale dura in carica a norma dell’art. 19 del presente statuto e presiede il Coordinamento regionale.

Il Coordinatore regionale fa parte di diritto del Coordinamento regionale e del Comitato esecutivo regionale.

Il Coordinatore regionale cessa dalla carica, oltre per scadenza, nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità.

Il Coordinatore:

  • ha la rappresentanza legale dell’Organizzazione Regionale, a tutti gli effetti di legge;
  • firma gli atti ufficiali;
  • convoca e presiede il Coordinamento Regionale ed il Comitato Esecutivo Regionale;
  • può delegare particolari funzioni al Vice Coordinatore o a un componente del Comitato Esecutivo Regionale;
  • in caso di impedimento può delegare per iscritto i suoi poteri al Vice Coordinatore.

Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui in una Organizzazione Regionale ricorrano gravi e provate irregolarità di organizzazione nell’amministrazione o palesi e gravi violazioni dello Statuto, il Comitato Esecutivo Nazionale ha facoltà di deliberare lo scioglimento dei suoi organi direttivi e di nominare un Commissario. Tale decisione è inappellabile. Il mandato del Commissario ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 31 - Organizzazione Provinciale

La Struttura Provinciale deve costituirsi autonomamente con la piena ed ampia responsabilità.

L’Organizzazione Provinciale è la struttura a prevalente carattere organizzativo della Federazione nel territorio.

Essa è autonoma, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo patrimoniale, giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Sono Organi della FENAIPA Provinciale il:

  • Congresso Provinciale;
  • Consiglio Provinciale;
  • Comitato Esecutivo Provinciale;
  • Presidente Provinciale;

Nel caso in cui in una Organizzazione Provinciale ricorrano gravi e provate irregolarità di organizzazione nell’amministrazione o palesi e gravi violazioni dello Statuto, il Comitato Esecutivo Nazionale ha facoltà di deliberare lo scioglimento dei suoi organi direttivi e di nominare un Commissario. Tale decisione è inappellabile. Il mandato del Commissario ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato una sola volta. Il Commissario ha il compito specifico di indire nuove elezioni degli organi direttivi.

Articolo 32 - Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale ha luogo in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio Provinciale o su delibera motivata del Consiglio Esecutivo Nazionale.

È costituito dai delegati nominati dalle Organizzazioni Zonali riconosciute in conformità a norme emanate dal Consiglio Nazionale in sede di convocazione del Congresso Nazionale.

Il regolamento congressuale Nazionale definisce i criteri di elezione dei delegati e deve comunque assicurare la democrazia delle procedure.

Il Congresso Provinciale discute e decide sui problemi della provincia nel quadro delle linee della politica dell’organizzazione a livello Nazionale, Regionale e Comunitario.

Il Congresso Provinciale elegge i delegati al Congresso Nazionale sulla base delle norme emanate dal Consiglio Nazionale.

Il Congresso Provinciale elegge il Consiglio Provinciale e il numero dei suoi membri.

Articolo 33 - Consig1io Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto dai membri eletti dal congresso provinciale

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Provinciale è convocato a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data della riunione; l’avviso della convocazione deve indicare giorno, l’ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.

Il Consiglio è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o componente più anziano presente.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente del Consiglio provinciale.

Del Consiglio provinciale è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’assemblea nominato.

Il Consiglio Provinciale:

  • elegge il Presidente Provinciale;
  • elegge il Vice Presidente Provinciale;
  • elegge il Comitato Esecutivo Provinciale e il numero dei suoi membri.
  • individua le esigenze e le istanze che riguardano da più vicino le imprese che operano nell’ambito territoriale di riferimento, indica soluzioni e delibera e le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità della FENAIPA;
  • approva il programma annuale di attività presentato dal Comitato Esecutivo Provinciale;
  • revoca il mandato al Presidente provinciale e/o al Comitato esecutivo provinciale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi aventi diritto di voto presenti;
  • Entro il 30.04 di ogni anno approva il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo dell’Organizzazione Provinciale.

L’Organizzazione Provinciale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte su mandato del Comitato Esecutivo Provinciale.

Articolo 34 - Comitato Esecutivo Provinciale

Il Comitato Esecutivo Provinciale è composto da:

  • Presidente
  • Vice Presidente
  • da un minimo di un membro eletti nel proprio seno dal Consiglio Provinciale.

Il Comitato esecutivo provinciale dura a norma dell’art. 19 del presente statuto, si riunisce tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente provinciale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Coordinatore regionale.

La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Comitato esecutivo provinciale entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Il Comitato esecutivo provinciale è presieduto dal Presidente provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o dal più anziano di età presente.

Il Comitato esecutivo provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, stabilendo di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario nominato, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Provinciale.

Il Comitato Esecutivo Provinciale adempie ai seguenti compiti:

  • regolamenta le attività ed il funzionamento delle organizzazioni zonali;
  • convoca e prepara l’ordine del giorno del Consiglio Provinciale;
  • cura l’esecuzione delle norme emanate dal Comitato Esecutivo Nazionale e dal Coordinamento Regionale riguardanti la Federazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici periferici;
  • delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza del Comitato Esecutivo Nazionale e del Coordinamento Regionale riguardanti l’organizzazione provinciale;
  • redige, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo dell’organizzazione Provinciale e lo sottopone, con la relazione dei Collegio Sindacale ove presente, all’approvazione del Consiglio Provinciale.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Provinciale.

Articolo 35 - Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale é eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti e dura in carica a norma dell’art. 19 del presente statuto.

La sua elezione va comunicata agli organi regionali e nazionali.

Il Presidente Provinciale svolge le seguenti funzioni:

  • ha la rappresentanza legale dell’organizzazione Provinciale a tutti gli effetti di legge;
  • firma gli atti ufficiali;
  • convoca e presiede il Consiglio Provinciale e il Comitato Esecutivo Provinciale;
  • può delegare particolari funzioni al Vice Presidente o ad un componente del Comitato Esecutivo Provinciale;
  • può conferire al Vice Presidente la qualifica di vicario, al quale, in caso di impedimento temporaneo può delegare per iscritto i suoi poteri;
  • promuove e ratifica la costituzione delle Organizzazioni Territoriali;
  • nomina nell’ambito territoriale di competenza i coordinatori delle sedi di nuova costituzione e revoca quelli delle sedi inadempienti, che violano le disposizioni statutarie;

Articolo 36 - Organizzazione Zonale

Sono organi dell’Organizzazione Zonale:

  • l’Assemblea degli iscritti;
  • il Comitato Esecutivo Zonale;
  • il Presidente.

L’Organizzazione zonale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte su mandato del Comitato Esecutivo zonale.

Articolo 37 – L’Assemblea degli Iscritti

L’Assemblea degli Iscritti si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente zonale o il Comitato esecutivo zonale ne ravvisino la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L’Assemblea degli Iscritti è convocato a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data della riunione; l’avviso della convocazione deve indicare giorno, l’ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea degli Iscritti è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

L’Assemblea degli Iscritti è presieduta dal Presidente zonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o componente più anziano presente.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente zonale.

Dell’Assemblea è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente Zonale e dal segretario dell’assemblea nominato.

L’Assemblea degli Iscritti svolge i seguenti compiti:

  • individua le esigenze e le istanze che riguardano da più vicino le imprese che operano nell’ambito territoriale di riferimento, indica soluzioni e delibera e le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità della FENAIPA;
  • presenta le delibere a cui addiviene il Consiglio provinciale;
  • approva il programma annuale di attività da presentare al Comitato esecutivo provinciale
  • elegge il Presidente Zonale;
  • elegge Il Vice Presidente Zonale;
  • elegge il Comitato Esecutivo Zonale e il numero dei sui membri
  • Approva il rendiconto amministrativo dell’attività della Organizzazione Territoriale.

Articolo 38 - Comitato Esecutivo Zonale

Il Comitato esecutivo zonale è composto da:

  • Presidente
  • Vice Presidente
  • da un numero variabile, minimo di un membro, eletti nel proprio seno dall’Assemblea degli iscritti.

Il Comitato esecutivo zonale dura in carica a norma dell’art. 19 del presente statuto, si riunisce ordinariamente ogni mese o tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente zonale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente provinciale.

La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Comitato esecutivo zonale entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Il Comitato esecutivo zonale è presieduto dal Presidente zonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o dal più anziano di età presente.

Il Comitato esecutivo zonale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario nominato, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo zonale.

Il Comitato Esecutivo zonale adempie ai seguenti compiti:

  1. predispone il programma annuale delle attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti e del Consiglio provinciale;
  2. organizza giornate di studio e riunioni, allo scopo di migliorare la preparazione sociale, sindacale e imprenditoriale delle imprese;
  3. promuove attività di formazione e informazione sui temi che riguardano le imprese;
  4. convoca e prepara l’ordine del giorno dell’Assemblea degli iscritti;
  5. cura l’esecuzione delle norme emanate dal Comitato Esecutivo Nazionale, dal Coordinamento Regionale e dal Comitato Esecutivo Provinciale riguardanti l’organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici;
  6. delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza del Comitato Esecutivo Nazionale, del Coordinamento Regionale e del Comitato Esecutivo Provinciale riguardanti l’organizzazione territoriale;
  7. redige, ogni anno, il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo dell’organizzazione zonale;
  8. riunisce l’assemblea degli iscritti per l’approvazione del rendiconto amministrativo dell’attività della sede.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente Zonale, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo zonale.

Articolo 39 - Il Presidente Zonale

Il Presidente zonale é eletto dall’Assemblea degli iscritti tra i suoi componenti, dura in carica a norma dell’art. 19 del presente statuto e l’elezione va comunicata agli organi provinciali, regionali e nazionali.

Il Presidente zonale svolge le seguenti funzioni:

  1. ha la rappresentanza legale dell’organizzazione zonale a tutti gli effetti di legge;
  1. convoca e presiede il Consiglio zonale e il Comitato Esecutivo zonale;
  1. firma gli atti ufficiali;
  2. può delegare particolari funzioni al Vice Presidente o ad un componente del Comitato Esecutivo zonale;
  3. può conferire al Vice Presidente la qualifica di vicario, al quale, in caso di impedimento temporaneo, può delegare per iscritto i suoi poteri;
  4. cessa dalla carica esclusivamente nel caso di scadenza del mandato dimissioni e/o revoca del mandato;

TITOLO 5

Norme generali

Articolo 40- Entrate

Costituiscono entrate della federazione:

  • l’importo delle quote associative annuali dovuto dai soci;
  • i contributi di singoli, enti, organismi pubblici e le sottoscrizioni volontarie;
  • le liberalità o donazioni (nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge);
  • i diritti ed i proventi derivanti dai servizi resi agli associati comunque inerenti o direttamente connesse alle attività istituzionali.

Possono altresì costituire entrata dell’organizzazione:

  • i corrispettivi specifici percepiti da iscritti, associati e partecipanti a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  • i corrispettivi derivanti dall’organizzazione di viaggi, soggiorni turistici, nonché cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro e l’assistenza in materia;
  • eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.

Articolo 41 - Esercizio Finanziario

L’Esercizio Finanziario ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La FENAIPA è tenuta a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario che il Comitato Esecutivo Nazionale presenta al Consiglio Nazionale, per la necessaria approvazione, entro il 30 Aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento.

Tale rendiconto deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori se istituito.

Articolo 42 – Patrimonio

Il Patrimonio della FENAIPA è costituito:

  • dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento della Federazione;
  • dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
  • da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, da eventuali entrate per servizi prestati dalla Federazione;
  • dai beni mobili e d immobili, che per qualunque causa vengano in proprietà dell’Unione.

Il Comitato Esecutivo Nazionale sottopone in visione al Consiglio Nazionale, prima della celebrazione del Congresso Nazionale, l’inventario patrimoniale della Federazione.

Articolo 43 – Scioglimento

La Federazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

  1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.;
  3. in caso di estinzione l’assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Per lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati aventi diritto a partecipare al Congresso Nazionale appositamente convocato.

Articolo 44 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale della Federazione con voto favorevole dei due terzi dei delegati.

Il Congresso Nazionale delega il Consiglio Nazionale ad apportare a maggioranza dei due terzi tutte le modifiche allo Statuto ritenute necessarie ed urgenti per la vita e la funzionalità della Federazione.

Tutte le modifiche eventualmente introdotte devono essere sottoposte a ratifica al primo Congresso successivo, ma l’eventuale annullamento di norme introdotte dal Consiglio Nazionale non ha effetto retroattivo.

Le modifiche entrano in vigore dal momento della loro approvazione.

Articolo 45 - Disposizioni finali

  1. In ogni sede Regionale, Provinciale, Zonale, possono essere svolte attività che abbiano pratica attuazione degli scopi istituzionali della Federazione nei confronti degli iscritti associati e partecipanti, di altre associazioni che svolgono medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto o delibera hanno aderito a livello territoriale o nazionale.
  2. In ogni sede FENAIPA organizzata secondo le modalità del presente Statuto è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Alla riunione devono poter partecipare tutti gli iscritti con le modalità previste per le assemblee, secondo il principio del voto singolo.
  3. In ogni sede FENAIPA a qualsiasi livello organizzativo, è garantita l’eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo, nel rispetto della sovranità dell’assemblea dei soci, associati e partecipanti che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
  4. In ogni sede FENAIPA deve essere data ampia pubblicità alle convocazioni delle assemblee dei soci, alle riunioni degli organi collegiali, alle relative deliberazioni ed ai bilanci o rendiconti. Le Assemblee degli iscritti devono essere convocate con idonea pubblicità.
  5. In ogni sede FENAIPA è fatto obbligo agli organi di gestione amministrativa di tenere aggiornato il registro dei soci, il registro delle assemblee e degli organi deliberanti, il registro delle entrate e delle uscite. Tutti i dati contabili devono essere a disposizione degli iscritti.
  6. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
  7. La quota associativa, essendo personale, è intrasmissibile e non rivalutabile.
  8. I dirigenti sindacali dell’Associazione rientrano tra i soggetti considerati dal D.Lgs. 504/1996 ed in coerenza con la Legge 300/70.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia nonché ai regolamento se istituiti.

TITOLO 6

NORMA TRANSITORIA

Adeguamento Statuto

Gli organismi collaterali e le strutture territoriali nazionali, regionali, provinciali e zonali devono adeguare i propri statuti al presente articolato entro tre mesi dalla sua approvazione.

In caso d’inadempienza il Comitato Esecutivo Nazionale potrà deliberare il disconoscimento dell’organismo inadempiente.

Lavoriamo tutti insieme per creare un mondo migliore in cui vivere.

I NOSTRI DONATORI

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